Lo studio si occupa, in ambito nazionale ed internazionale, prevalentemente di diritto civile e commerciale nonché di materie scelte del diritto amministrativo e del diritto penale

Le dimensioni dello Studio garantiscono un contatto diretto e continuo tra avvocato e cliente e la l’assolvimento dei compiti affidatici da parte dell’avvocato specificatamente incaricato dal mandante.

La fiducia dei nostri clienti è stata la sempre la nostra priorità e su questo intendiamo puntare anche nel futuro.

Difendiamo i Vostri diritti e tuteliamo i Vostri interessi avanti a tutte le Autorità Giudiziarie nazionali ed europee nonché nei procedimenti di mediazione e di conciliazione e in sede stragiudiziale, siano nell’interesse di persone private che nell’interesse di professionisti e imprese.

L’assistenza dei nostri clienti può avvenire, in base alle rispettive preferenze, in italiano o in tedesco oppure anche in inglese.

Le nostre aree di attività

A titolo esemplificativo, senza pretesa di completezza, Vi assistiamo nelle seguenti aree del diritto:

Diritto civile
stesura, controllo ed esecuzione di contratti; responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; successioni ed eredità; diritto di famiglia nel senso più ampio; diritto societario; diritti reali e tutela del possesso; diritto del lavoro; diritto d’autore e delle licenze.
Diritto amministrativo
opposizione a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada; impugnazioni di atti della Pubblica Amministrazione e richieste di risarcimento nei confronti della Pubblica Amministrazione; normativa sul c.d. maso chiuso.
Diritto penale
omicidio colposo e lesioni colpose nella circolazione stradale, nell’ambito della sicurezza sul lavoro, nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o nel tempo libero; delitti contro il patrimonio; lesione dei diritti personali; risarcimento del danno da reato ed azione civile in sede penale.

Il nostro team

Avv. Christoph Vescoli Email

  • nato 1971 a Bolzano
  • Avvocato dal 2001
  • Mediatore accreditato presso la Camera di Commercio di Bolzano
  • Abilitato al patrocinio dinanzi a tutti i Tribunali ed alle Corti nazionali (giurisdizioni superiori incluse)

Avv. Hansjörg Hofer Email

  • nato 1985 a Bolzano
  • Dottorato di Ricerca (PhD) presso l’Università di Innsbruck nel 2014
  • Avvocato dal 2016

Andrea Domanegg Email

  • nata 1985 a Bolzano
  • Segretaria dello Studio dal 2004

News

BREVI CENNI SULLA C.D. FECONDAZIONE ARTIFICIALE

13.06.2024

La fecondazione artificiale, disciplinata in Italia dalla Legge n. 40/2004, è un tema ancora molto attuale, anche per le sue implicazioni pratiche. La normativa in materia è regolata in modo molto diverso nei vari Stati membri dell'Unione Europea, per cui di seguito verrà analizzata la situazione specifica dell'Italia.

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L'inseminazione artificiale è consentita in Italia dal 2004 a determinate condizioni, in se è accertata dal punto di vista medico la sterilità e/o l'infertilità e, allo stesso tempo, se nessun metodo di trattamento medico alternativo consente la gravidanza e la nascita di un bambino. La Corte Costituzionale ha esteso questa possibilità ai casi in cui la coppia sia portatrice di malattie recessive che possono portare a gravi conseguenze patologiche per la madre e il feto. 

A livello soggettivo, l'inseminazione artificiale è attualmente consentita solo a persone viventi di sesso diverso, sposate o conviventi, che abbiano raggiunto l'età riproduttiva. Ciò significa fecondazione artificiale non è consentita alle coppie dello stesso sesso, anche se vivono in una c.d. unione civile. La maternità surrogata, invece, è assolutamente vietata in Italia.

Prima dell’intervento è richiesta una completa ed esaustiva informativa di natura medica, e il consenso deve essere dato dai partner congiuntamente e per iscritto. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento fino alla fecondazione dell'ovulo. Il consenso è vincolante per il medico, che può rifiutarsi di fornire i suoi servizi solo per gravi motivi medici. 

Una volta dato il consenso, la paternità non può più essere negata o messa in discussione in un secondo momento, e la donna che ha partorito il bambino non può rifiutarsi di essere indicata come madre sul certificato di nascita. 

La fecondazione artificiale può essere effettuata solo da strutture pubbliche o private all’uopo autorizzate.

La creazione di embrioni per scopi scientifici e la realizzazione di esperimenti sugli embrioni sono espressamente vietati, mentre è consentita la selezione di embrioni per prevenire gravi malattie genetiche e malformazioni nel contesto della fecondazione artificiale.

 

LA RIFORMA DELLA C.D. LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE NELL`AMBITO DEL TRANSPORTO DI MERCI SU STRADA (ART. 84 CODICE DELLA STRADA)

19.12.2023

La Direttiva UE n. 738/2022 del 06.04.2022 (“Utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada”) si è posto come obiettivo principale quello di semplificare e uniformare le regole per la locazione senza conducente di veicoli immatricolati in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

La suddetta direttiva è stata recepita in Italia dal Decreto Legge n. 69/2023 del 16.06.2023 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 103/2023 del 10.08.2023), il quale ha novellato innanzitutto l’art. 84 del Codice della Strada (CdS).

Sennonché, la riforma dell’art. 84 CdS a livello nazionale riguarda principalmente la sola tematica del noleggio di veicoli non immatricolati in Italia, senza però chiarire se la stessa comporti indirettamente anche delle modifiche (applicative) della normativa in materia di trasporto commerciale di merci in generale, ossia se le disposizioni della Legge n. 298/1974 (disciplina del trasporto di merci su strada) siano state almeno parzialmente abrogate e/o modificate per effetto della riforma del precitato art. 84 CdS.

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[Larticolo completo è disponibile in lingua tedesca nella versione del sito in tedesco.]

 

RIFORMA CARTABIA: IL NUOVO PROCESSO CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE

17.04.2023

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), anche il procedimento civile avanti al Giudice di Pace ha subìto delle rilevanti modifiche.

1. Considerazioni introduttive 

I ritocchi operati, peraltro, interesseranno un contenzioso civile sempre più ampio, visto il costante ampliamento dei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace. Infatti, a mero titolo d’esempio, nelle liti relative a beni mobili il limite è passato da € 5.000,00 a € 10.000,00); ciò però costituisce soltanto il primo passo verso il ben più significativo ampliamento di competenze (anche per materia) del Giudice di Pace delineato con la riforma della magistratura onoraria (D. Lgs. n. 116/2017), destinata ad operare a partire da novembre 2025.

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2. Il nuovo rito del procedimento civile innanzi al Giudice di Pace

Il nuovo rito del procedimento civile avanti il Giudice di Pace risulta ora modellato sulla base del procedimento semplificato (avanti il Tribunale ordinario) di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c., al quale però sono state apportate ulteriori semplificazioni procedurali. 

Le novità più importante, in sintesi, sono le seguenti: 

Fase introduttiva: 

La modifica forse più vistosa riguarda proprio la forma dell’atto introduttivo del giudizio, il quale non sarà più un atto di citazione, bensì un ricorso, il cui contenuto peraltro, dal punto di vista degli elementi indispensabili (indicazione del Giudice e delle parti nonché esposizione del fatto e dell’oggetto della domanda) non presenta novità rispetto al passato.

In seguito al deposito sarà poi il Giudice assegnatario a fissare con apposito decreto (da emettere entro 5 giorni dal deposito del ricorso) la data della prima udienza nonché i termini per la costituzione del convenuto (10 giorni prima della prima udienza).

Detto decreto (e il relativo ricorso) dovrà essere notificato, a cura del ricorrente, al convenuto, con almeno quaranta giorni liberi (o sessanta giorni liberi in caso di notifica all’estero) di anticipo rispetto alla data di udienza, con successivo deposito del ricorso e il decreto notificati ai fini della propria costituzione in giudizio.

Il convenuto avrà quindi l’onere di depositare la propria comparsa di costituzione e di risposta nei termini sopra indicati, proponendo le proprie difese, prendendo specificamente posizione sulle contestazioni attoree, formulando le proprie istanze istruttorie nonché – a pena di decadenza – le eventuali eccezioni in senso stretto, le eventuali domande riconvenzionali e le eventuali richieste di chiamata in causa di terzi.

Prima udienza (con tentativo di conciliazione) e fase di trattazione e di istruzione (eventuale):

Alla prima udienza il Giudice dovrà tentare la conciliazione e, ove questa non riesca, potrà procedere alla trattazione ed istruzione della causa, secondo quanto previsto per il procedimento semplificato. In estrema sintesi, il ricorrente potrà chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa terzi, ove l’esigenza sia sorta dalle difese del convenuto, e tutte le parti potranno formulare le eccezioni non rilevabili d’ufficio e le riconvenzionali che dipendano dalla riconvenzionale o dalle eccezioni proposte dalle altre parti.

Su richiesta delle parti, il Giudice di Pace (sebbene, in base al dettato letterale della norma, soltanto ove sussista giustificato motivo, ragione per cui converrà formulare le istanze istruttorie già nel rispettivo primo atto) potrà concedere alle parti un termine non superiore a venti giorni per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni, per indicare i mezzi di prova e per produrre documenti, nonché un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per repliche e prova contraria.

Fase decisoria 

In seguito all’eventuale trattazione ed istruzione, la fase decisoria ricalca sostanzialmente il modello della trattazione orale davanti al Tribunale, disciplinato dall’art. 281-sexies c.p.c.: precisate le conclusioni, il Giudice inviterà le parti a discutere oralmente la causa nella stessa udienza (o, su istanza di parte, in altra udienza) e, all’esito della discussione, il Giudice potrà pronunciare immediatamente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni in fatto e diritto, oppure riservarsi di depositare la sentenza entro il termine di quindici giorni.

3. La digitalizzazione del procedimento avanti il Giudice di Pace

In conclusione va infine evidenziato che, oltre alle modifiche in tema di competenza e oltre all’introduzione di un nuovo rito civile innanzi al Giudice di Pace, la Riforma Cartabia prevede inoltre l’introduzione del c.d. processo civile telematico anche presso gli Uffici del Giudice di Pace.

Infatti, per i procedimenti instaurati da luglio 2023 (sempreché sino a tale data saranno create le necessarie infrastrutture informatiche) il deposito degli atti e la consultazione degli stessi (nonché dei provvedimenti del Giudice) avverrà esclusivamente con modalità telematica, come già previsto nei procedimenti davanti al Tribunale ordinario e alle Corti di Appello.