Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), anche il procedimento civile avanti al Giudice di Pace ha subìto delle rilevanti modifiche.
1. Considerazioni introduttive
I ritocchi operati, peraltro, interesseranno un contenzioso civile sempre più ampio, visto il costante ampliamento dei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace. Infatti, a mero titolo d’esempio, nelle liti relative a beni mobili il limite è passato da € 5.000,00 a € 10.000,00); ciò però costituisce soltanto il primo passo verso il ben più significativo ampliamento di competenze (anche per materia) del Giudice di Pace delineato con la riforma della magistratura onoraria (D. Lgs. n. 116/2017), destinata ad operare a partire da novembre 2025.
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2. Il nuovo rito del procedimento civile innanzi al Giudice di Pace
Il nuovo rito del procedimento civile avanti il Giudice di Pace risulta ora modellato sulla base del procedimento semplificato (avanti il Tribunale ordinario) di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c., al quale però sono state apportate ulteriori semplificazioni procedurali.
Le novità più importante, in sintesi, sono le seguenti:
► Fase introduttiva:
La modifica forse più vistosa riguarda proprio la forma dell’atto introduttivo del giudizio, il quale non sarà più un atto di citazione, bensì un ricorso, il cui contenuto peraltro, dal punto di vista degli elementi indispensabili (indicazione del Giudice e delle parti nonché esposizione del fatto e dell’oggetto della domanda) non presenta novità rispetto al passato.
In seguito al deposito sarà poi il Giudice assegnatario a fissare con apposito decreto (da emettere entro 5 giorni dal deposito del ricorso) la data della prima udienza nonché i termini per la costituzione del convenuto (10 giorni prima della prima udienza).
Detto decreto (e il relativo ricorso) dovrà essere notificato, a cura del ricorrente, al convenuto, con almeno quaranta giorni liberi (o sessanta giorni liberi in caso di notifica all’estero) di anticipo rispetto alla data di udienza, con successivo deposito del ricorso e il decreto notificati ai fini della propria costituzione in giudizio.
Il convenuto avrà quindi l’onere di depositare la propria comparsa di costituzione e di risposta nei termini sopra indicati, proponendo le proprie difese, prendendo specificamente posizione sulle contestazioni attoree, formulando le proprie istanze istruttorie nonché – a pena di decadenza – le eventuali eccezioni in senso stretto, le eventuali domande riconvenzionali e le eventuali richieste di chiamata in causa di terzi.
► Prima udienza (con tentativo di conciliazione) e fase di trattazione e di istruzione (eventuale):
Alla prima udienza il Giudice dovrà tentare la conciliazione e, ove questa non riesca, potrà procedere alla trattazione ed istruzione della causa, secondo quanto previsto per il procedimento semplificato. In estrema sintesi, il ricorrente potrà chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa terzi, ove l’esigenza sia sorta dalle difese del convenuto, e tutte le parti potranno formulare le eccezioni non rilevabili d’ufficio e le riconvenzionali che dipendano dalla riconvenzionale o dalle eccezioni proposte dalle altre parti.
Su richiesta delle parti, il Giudice di Pace (sebbene, in base al dettato letterale della norma, soltanto ove sussista giustificato motivo, ragione per cui converrà formulare le istanze istruttorie già nel rispettivo primo atto) potrà concedere alle parti un termine non superiore a venti giorni per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni, per indicare i mezzi di prova e per produrre documenti, nonché un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per repliche e prova contraria.
► Fase decisoria
In seguito all’eventuale trattazione ed istruzione, la fase decisoria ricalca sostanzialmente il modello della trattazione orale davanti al Tribunale, disciplinato dall’art. 281-sexies c.p.c.: precisate le conclusioni, il Giudice inviterà le parti a discutere oralmente la causa nella stessa udienza (o, su istanza di parte, in altra udienza) e, all’esito della discussione, il Giudice potrà pronunciare immediatamente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni in fatto e diritto, oppure riservarsi di depositare la sentenza entro il termine di quindici giorni.
3. La digitalizzazione del procedimento avanti il Giudice di Pace
In conclusione va infine evidenziato che, oltre alle modifiche in tema di competenza e oltre all’introduzione di un nuovo rito civile innanzi al Giudice di Pace, la Riforma Cartabia prevede inoltre l’introduzione del c.d. processo civile telematico anche presso gli Uffici del Giudice di Pace.
Infatti, per i procedimenti instaurati da luglio 2023 (sempreché sino a tale data saranno create le necessarie infrastrutture informatiche) il deposito degli atti e la consultazione degli stessi (nonché dei provvedimenti del Giudice) avverrà esclusivamente con modalità telematica, come già previsto nei procedimenti davanti al Tribunale ordinario e alle Corti di Appello.